Le trasformazioni delle Associazioni non riconosciute in Associazioni riconosciute.
L’art. 38 del Codice Civile, riguardo le associazioni non riconosciute” prevede: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”
Questo significa esporre il presidente e i consiglieri dell’associazione al rischio di rispondere in proprio per i debiti, le obbligazioni, dell’associazione, quando questa è non riconosciuta, cioè priva di personalità giuridica propria, qualsiasi sia lo scopo sociale, anche quello sportivo.
L’articolo 42-bis del Codice Civile, inserito dall’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (TU Terzo Settore), ha previsto che, salvo non sia escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni, possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La Regione Veneto con DGR n. 134 del 14 febbraio 2017 ha modificato le condizioni per l’iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.
Le associazioni che operano esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e che hanno uno scopo sociale rientrante in materie attribuite alla competenza regionale per ottenere e mantenere il riconoscimento giuridico devono possedere un patrimonio minimo, costituito da somme in deposito monetario, di 20.000 euro per le associazioni e 70.000 euro per le fondazioni, di cui il 50% vincolato a favore dei terzi, quindi non disponibile.
Sono materie di competenza regionale: sport, cultura, servizi sociali e assistenziali, e altre.
Sono materie di competenza statale le attività svolte dalle associazioni o fondazioni con scopo di religione e culto, essendo materia che hai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera c) della Costituzione.
A questo punto le associazioni che possono vincolare una somma liquida di 10.000 euro (35.000 se fondazioni) e hanno somme in deposito pari al doppio, hanno la possibilità di trasformarsi in associazione riconosciuta o in fondazione con il grande risultato di togliere la responsabilità personale al presidente e ai consiglieri.
Se non dovessero esserci le condizioni per l’iscrizione al Registro regionale, per motivi di scopo oppure di operatività ultra regionale, l’iscrizione viene fatta al Registro nazionale, attraverso le Prefetture, e i requisiti di accesso sono diversi.
Queste associazioni possono tranquillamente continuare ad operare anche con il regime fiscale di cui alla Legge 398/91, se sono rispettate le altre condizioni richieste.
La trasformazione richiede sempre un atto notarile, una perizia asseverata di stima del patrimonio, la relazione dell’Organo amministrativo che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione e la relazione dell’Organo amministrativo relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 gg. precedenti la delibera di trasformazione.
Nella trasformazione vi è continuità dei rapporti giuridici ed ha effetto verso i terzi decorsi 60 gg. dall’avvenuta iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, salvo eventuale opposizione dei creditori.
(D.Andreotti)
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