Interventi antisismici – “Superbonus” del 110%
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Immobili esclusi
Anche in questo caso sono esclusi dal “superbonus” del 110% gli immobili accatastati in A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Soggetti beneficiari del “sismabonus” del 110%
Con riguardo agli interventi antisismici, l’aliquota del 110% spetta per gli interventi effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (senza i limiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica);
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Cessione della detrazione all’impresa di assicurazione – detrazione del 90% per la polizza stipulata
Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF prevista nell’art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR spetta nella misura del 90% (invece del 19%).
Immobili in zona sismica 4 – esclusione
La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. “sismabonus” e la disposizione che prevede la detrazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è ceduto il “superbonus” non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274.
Asseverazione per gli interventi antisismici con “superbonus” del 110%
Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici, è necessario ottenere l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati.
Ripartizione della detrazione
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
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