Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici – “Superbonus” del 110%
Ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020, nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Norma di riferimento | Intervento | Detrazione spettante |
Art. 16-ter del DL 63/2013 | Spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Spetta una detrazione IRPEF del 50% per: · le spese documentate sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021; · relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche ai soggetti IRES. |
50% per le spe-se sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021
Importo massimo delle spese detraibili euro 3.000,00 |
Norma di riferimento | Intervento | Detrazione spettante |
Art. 119 co. 8 del DL 34/2020 | Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica che beneficia del c.d. “superbonus”
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. |
110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 |
Anche in questo caso, l’aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dagli IACP comunque denominati;
- dagli enti del Terzo settore;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le altre condizioni previste dall’art. 16-ter del DL 63/2013, così come il limite massimo delle spese detraibili, si dovrebbero estendere anche nel caso in cui spetti l’agevolazione del 110%.
rag. D. Andreotti
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