Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici – “Superbonus” del 110%

Ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020, nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Norma di riferimento Intervento Detrazione spettante
Art. 16-ter del DL 63/2013 Spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Spetta una detrazione IRPEF del 50% per:

·       le spese documentate sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021;

·       relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote an­nuali di pari importo.

La detrazione spetta anche ai soggetti IRES.

50% per le spe-­­se soste­nu­te dall’1.3.2019 al 31.12.2021

Importo massi­mo delle spese detraibili euro 3.000,00

 

Norma di riferimento Intervento Detrazione spettante
Art. 119 co. 8 del DL 34/2020 Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, con­giun­tamente ad un intervento di riqualificazione energetica che beneficia del c.d. “superbonus”

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

110% per le spe­se sostenu­te dall’1.7.2020 al 31.12.2021

Anche in questo caso, l’aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dagli IACP comunque denominati;
  • dagli enti del Terzo settore;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Le altre condizioni previste dall’art. 16-ter del DL 63/2013, così come il limite massimo delle spese detraibili, si dovrebbero estendere anche nel caso in cui spetti l’agevolazione del 110%.

rag. D. Andreotti