Impianti solari fotovoltaici – “Superbonus” del 110%

La detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93,
  • le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione del 110%.

Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

L’aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abi­tazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri re­gionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immo­bili adibiti a spogliatoi.

Limite di spesa detraibile e ripartizione della detrazione

In questi casi il “superbonus” del 110%:

  • spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e co­munque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto so­lare fotovoltaico (il limite è ridotto a 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che con­sistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costru­zione e inter-venti di ristrutturazione urbanistica);
  • deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L’aliquota del 110%, inoltre, si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50% stabilita dall’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000,00 euro riferito all’intero impianto.

Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di si­ste­mi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ai sensi dell’art. 119 co. 5 del
DL 34/2020, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e co­munque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

rag. D. Andreotti