Il regime transitorio di tassazione dei dividendi «qualificati» trova applicazione anche in presenza di delibere di distribuzione degli stessi adottate fino al 31 dicembre 2017.
Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate che con la risoluzione 56/E/2019 .
La legge 205/2017 ha disposto che i dividendi percepiti da persone fisiche non in regime d’impresa, derivanti da partecipazioni qualificate, siano tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento, analogamente a quanto già avveniva per i soci, sempre persone fisiche, non qualificati.
Tale regime impositivo si applica ai dividendi percepiti a decorrere dal primo gennaio 2018.
L’ articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017, ha previsto una specifica disciplina transitoria: per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal primo gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, e formatesi con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell’esercizio di formazione degli stessi.
Da qui chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate: il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.
Il chiarimento fornito è utile in quanto, in base al tenore letterale della norma, si sarebbe potuto ritenere che i dividendi deliberati fino al 31 dicembre 2017, ma pagati dopo tale data, non potessero beneficiare del regime transitorio.
Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, l’agenzia delle Entrate ha evidenziato la necessità che la società emittente indichi separatamente le riserve di utili prodotti: fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e, infine, quelli prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
In tal senso, la società è tenuta a fornire tale separata indicazione degli utili sia nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
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