Gli accantonamenti a fondo, stanziati a bilancio quali passività di scadenza e ammontare incerti, sono fiscalmente deducibili solo quando l’onere diviene certo nell’ an e nel quantum. Inoltre, si considerano sopravvenienze attive, come tali soggetti a tassazione, i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Ne deriva quindi che, se l’onere, la spesa o la perdita, a fronte dei quali si è generato il componente reddituale, non sono stati dedotti, la sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte degli stessi non concorre a tassazione. Se pertanto una società sterilizza gli effetti delle somme accantonate mediante variazioni in aumento del reddito pari agli stanziamenti al fondo rischi, l’utilizzo dei fondi non costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la quota oggetto di stralcio. E questo anche in linea con il principio generale di divieto di doppia imposizione.

In questo senso anche Fiscal Focus-Fiscal News n.20-2021, Circolare 27.5.1994 n.73, Risoluzione 28.06.1979 n. 813 e Risoluzione 13.10.2017 n. 124.