Ampliata la durata massima dei finanziamenti che possono essereassistiti dalle garanzie del Fondo, la cui operatività viene estesa al 30 giugno 2021.
L’art. 1 comma 244 della L. 178/2020 ha esteso fino al 30 giugno 2021 (rispetto all’originariotermine finale del 31 dicembre 2020) l’operatività del Fondo centrale PMI
per il rilasciodelle garanzie straordinarie “COVID” sui finanziamenti bancari dei lavoratori autonomi edelle piccole e medie imprese, di cui all’art. 13 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”).
Altrettanto ha fatto il comma 206 con riguardo all’altra “gamba” del piano “Garanzia Italia”,ossia l’operatività di SACE per il rilascio delle garanzie straordinarie “COVID” suifinanziamenti bancari delle medie e grandi imprese, di cui all’art. 1 del medesimo DL23/2020.
Nel disporre la proroga dell’operatività del Fondo centrale PMI nell’ambito del piano“Garanzia Italia”, la legge di bilancio per il 2021, al comma 216, ha anche ampliato da 10 a 15anni la durata massima dei finanziamenti con un importo massimo di 30.000 euro che, aisensi della lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020, possono essere assistiti dallegaranzie del Fondo centrale PMI nella misura del 100%.
Prima dell’intervento della legge di bilancio per il 2021, la durata massima di questifinanziamenti, originariamente prevista in 6 anni, era già stata ampliata una prima volta a10, in sede di conversione del decreto liquidità ad opera della L. 40/2020.
L’importo di 30.000 euro costituisce il tetto massimo di finanziamento richiedibile con legaranzie di cui alla lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020, posto che i parametri dicalcolo del finanziamento sono, in prima battuta, quelli del doppio della spesa salarialeannua sostenuta nel 2019, oppure, in alternativa, del 25% del fatturato 2019.
L’ampliamento della durata del finanziamento a 15 anni costituisce un ulteriore elementodi interesse per tutti coloro i quali non si sono ancora avvalsi di questa possibilità epotranno però decidere di farlo entro il prossimo 30 giugno, ma costituisce una opportunità anche per tutti coloro i quali hanno già ottenuto, alla data del 1° gennaio 2020,un finanziamento garantito
ex lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020.
Il comma 217 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone infatti che tali soggetti possano “chiedere prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il meroadeguamento della componente Rendistato del tasso di interesse applicato, in relazionealla maggiore durata del finanziamento”.
Con riguardo alla determinazione del tetto massimo di tasso di interesse che le banche possono applicare sui finanziamenti relativamente ai quali chiedono la garanzia del 100%al Fondo centrale PMI, ai sensi della lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020, l’art. 1comma 218 della legge di bilancio per il 2021 modifica la formula normativa utilizzata da“non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durataanaloga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento” a “tale tasso non deve esseresuperiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso di rendimentomedio dei tioli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento”.
La modifica è dovuta al fatto che, grazie al sostegno dei piani di acquisto di titoli di Statoda parte della BCE, anche alcune tipologie di titoli di Stato italiani, dopo quelli spagnoli edi altri Paesi, stanno approssimandosi a tassi di rendimento negativi..
Da questo punto di vista, la modifica chiarisce che, in tal caso, il tetto massimo di interesse applicabile dalle banche con garanzie al 100% è lo 0,2% .

tratto da “11/1/2021 Eutekne.info – Eutekne on line”