La Cassazione con ordinanza n. 4248, depositata il 10 febbraio 2023, come in precedenza, ha stabilito che, in caso di retrocessione dell’azienda affittata, si ritrasferisce al concedente solo la parte del rapporto relativa alle prestazioni ineseguite da entrambi i contraenti, mentre i “meri debiti” rimangono in capo all’affittuario, ferma restando la possibilità di applicare l’art. 2560 comma 2 c.c., che prevede, per la cessione d’azienda, la responsabilità solidale del cessionario.
Con l’affitto di azienda, l’affittuario subentra nei contratti stipulati dal concedente per la durata dell’affitto (art. 2558 comma 3 c.c.), analogamente a quanto si verifica in caso di cessione d’azienda.
Per quanto riguarda i debiti dell’azienda concessa in affitto, in assenza di una norma esplicita, non si applica la disciplina prevista per la cessione d’azienda dall’art. 2560 c.c., con la conseguenza che dei debiti anteriori alla stipula del contratto di affitto risponderebbe solo il concedente e non l’affittuario.
Analogamente, la cessazione dell’affitto e la restituzione dell’azienda al proprietario non comportano a carico di quest’ultimo, fuori delle ipotesi diversamente regolate dalla legge, la responsabilità ex art. 2560 c.c. per i debiti contratti dall’affittuario.
Scrivi un commento