L’uso dei nuovi scontrini e il loro invio telematico decorre:
• per gli operatori IVA che hanno avuto, nell’anno precedente al 2019, un volume di affari complessivo superiore a 400.000 euro dal 1° luglio 2019;
• per tutti gli altri soggetti dal 1° gennaio 2020.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi; le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti devono essere definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Secondo le disposizioni attuative la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri potranno avvenire non solamente mediante i registratori telematici, ma anche mediante una nuova procedura web che verrà resa gratuitamente disponibile mediante accesso dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e che consentirà agli operatori, anche da dispositivi mobili, di generare il “documento commerciale” da rilasciare al Cliente (leggi Parte 1 in Blog-giugno 2019).

Si rammenta che i registratori telematici – che possono essere utilizzati come registratori di cassa – sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici sono comunicate da ogni registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate, producendo un censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni normative e della loro operatività; le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante area riservata presente sul sito web dell’Agenzia.

La trasmissione dei dati deve avvenire quotidianamente, al momento di ciascuna chiusura giornaliera, anche se l’importo ha valore “zero”.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni.

In caso di impossibilità a trasmettere i dati per mancanza di connettività, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, il file sigillato elettronicamente può essere trasferito a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti.

Il D.M. 10.05.2019 ha previsto, in fase di prima applicazione, specifici esoneri dalla emissione di “scontrini elettronici” per:
• le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21.12.1996, n. 696, e dei DD.MM. 13.02.2015 e 27.10.2015 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani e periodici, prodotti agricoli, nonché servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, e servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione nei confronti di privati);
• le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
• fino al 31.12.2019, le operazioni collegate e connesse a quelle sopra indicate, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale;
• le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Tali operazioni continuano ad essere documentate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

(rag. Daniele Andreotti)