A partire da luglio 2019, per gli esercizi di maggiori dimensioni e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, con l’introduzione dello scontrino elettronico, bisognerà dotarsi del nuovo “documento commerciale”.
Il documento che verrà rilasciato in sede di acquisto o a seguito della prestazione di servizio avrà valenza civilistica, e servirà al cliente per l’esercizio dei propri diritti (reso, cambio o garanzia).
Non avrà invece valore fiscale salvo esplicita richiesta dell’acquirente all’atto in cui è effettuata l’operazione e previo inserimento elettronico del codice fiscale o partita Iva del Cliente.
Per commercianti e artigiani si impone un adeguamento tecnologico – con l’obbligo di installare i nuovi registratori telematici in sostituzione degli ormai obsoleti registratori di cassa e blocchi di ricevute fiscali.
Il DM emanato da MEF e MISE il 7 dicembre 2016 disciplina le regole del passaggio dalla carta al digitale, individuando le caratteristiche del documento che sarà necessario rilasciare al cliente a seguito dell’acquisto.
Il documento commerciale dovrà essere emesso e rilasciato al cliente per ciascuna operazione, in versione cartacea o su richiesta in formato elettronico.
Per capirci, si tratterà di una sorta di ricevuta d’acquisto priva di valore fiscale, salvo che il Cliente non richieda l’inserimento telematico del proprio codice fiscale o partita Iva, che dovrà contenere al suo interno almeno le seguenti informazioni:
• data e ora di emissione;
• numero progressivo;
• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
• numero di partita IVA dell’emittente;
• ubicazione dell’esercizio;
• descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere utilizzato il codice AIC);
• ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Specifiche caratteristiche sono richieste anche in merito alle modalità di emissione, da effettuarsi mediante strumenti tecnologici in grado di garantire la sicurezza ed inalterabilità dei dati.
Soltanto per le spese documentate con il documento commerciale fiscale si potranno dedurre o detrarre spese ed oneri sostenuti.

(rag. Daniele Andreotti)