Ravvedimento operoso: la normativa precedente.
La normativa precedente, modificata con la Legge di Bilancio 2020, prevedeva che chi non versa l’importo delle due imposte sulla casa entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno, può ridurre la sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo, beneficando del ravvedimento “super veloce: entro 14 giorni dal termine stabilito la sanzione è calcolata nella misura dello 0,1% dell’importo giornaliero più interessi.
Oltre i 14 giorni, la sanzione Imu e Tasi da versare con ravvedimento operoso è pari ad un minimo di 1,5% fino ad un massimo del 3,75% dell’importo dovuto. Se l’omesso o tardivo versamento non viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza ordinaria, bisogna versare la sanzione in misura piena.
Ravvedimento operoso: la normativa attuale, con le novità 2020.
Con la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2020, vengono estese le tempistiche concesse dal ravvedimento operoso anche per l’Imu e per la Tasi.
Eventuali errori o dimenticanze nei versamenti, anche precedenti al 2020, purché non sia intervenuta prescrizione o notifica di accertamento, potranno quindi essere sanate beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni, con il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ridotte:
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1/10 del minimo nel caso di regolarizzazione entro trenta giorni dalla violazione;
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1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni;
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1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
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1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
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1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
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1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione dell’accertamento.
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