Il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 27 marzo 2023, ha approvato il nuovo regolamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DLgs. n. 36/2021.
L’iscrizione nel medesimo è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
L’iscrizione al RAS è riservata agli enti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile e idonea;
– abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
– non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
– non costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, a eccezione del Centro universitario sportivo italiano;
– svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa.
E’ previsto che gli enti sportivi dilettantistici debbano trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo di affiliazione, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa;
– abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia.
La domanda di iscrizione è inviata, su richiesta dell’ente, tramite l’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi. L’affiliazione a un Organismo sportivo è condizione fondamentale, non potendo essere iscritto nel registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi.
L’iscrizione al RAS si rinnova con la riaffiliazione all’Organismo sportivo.
L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente rispetto ai requisiti di legge e regolamentari.
È stata introdotta la facoltà di nomina di (massimo tre) soggetti delegati dai rappresentanti legali degli enti sportivi per la gestione dei dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul registro.
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