L’art. 1 comma 80 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) proroga anche per l’anno 2023 l’agevolazione prevista dal comma 44 dell’art. 1 della L. 232/2016, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari (si veda anche “Estesa al 2023 l’esenzione IRPEF per i terreni degli agricoltori” del 24 dicembre 2022).
Dall’anno 2017 e fino al 2023, pertanto, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.
Come precisato da ultimo dalla circ. dell’Agenzia Entrate 1° aprile 2022 n. 9 (§ 1), l’esenzione dalla tassazione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario).
I terreni che vengono affittati per essere coltivati, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Dal 2017 e fino al 2023 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
– i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
– i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che, “sulla base del tenore letterale della norma”, l’agevolazione prevista dal comma 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali e agrari (circ. 7 aprile 2017 n. 8).

Al familiare coadiuvante del coltivatore diretto sono estesi i benefici fiscali previsti per quest’ultimo (art. 1 comma 705 della L. 145/2018).
L’esenzione IRPEF prevista per CD e IAP dall’art. 1 comma 44 della L. 232/2016, quindi, è estesa al familiare coadiuvante al ricorrere delle seguenti condizioni:
– appartenenza al medesimo nucleo familiare;
– iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
– partecipazione attiva nell’esercizio dell’impresa familiare (circ. Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019 n. 8).

Agevolazione dal 2017 al 2023

Sempre secondo l’Agenzia, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle snc e delle sas (si veda “Nessun bonus IRPEF sui terreni per snc e sas” del 3 febbraio 2017) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006, “in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007” (così anche la circ. n. 9/2022, § 1).
In tale ipotesi, il reddito attribuito ai soci mantiene la natura di reddito d’impresa, in considerazione dell’espressa qualificazione, come reddito d’impresa in capo alla società, operata dall’art. 3 comma 1 del DM 27 settembre 2007 n. 213.

Possono beneficiare dell’agevolazione in esame, invece, le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 9/2022, § 1, 8/2017 e 50/2010, ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2005 e le istruzioni del modello REDDITI SP).