Il mancato rilascio entro il 31 dicembre 2022, da parte della Commissione europea, dell’autorizzazione ex art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevista per la piena efficacia della riforma unitamente all’operatività del RUNTS, già avviata dal 23 novembre 2021 (data così individuata dal decreto direttoriale n. 561/2021), ha come effetto diretto l’impossibilità di dare avvio ai regimi fiscali agevolati ex artt. 80 e 86, previsti nel Titolo X del Codice, e il mantenimento delle varie norme di favore attualmente vigenti, sia per gli enti per i quali è prevista la trasmigrazione automatica ex art. 54 del DLgs. 117/2017 nel RUNTS (ODV e APS), sia per quelli che, in attesa della singola e autonoma valutazione in corso, non vi sono ancora entrati.
Con riguardo alla predetta autorizzazione, si era avuta notizia soltanto dell’avvio di interlocuzioni da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella metà del secondo semestre del 2022. Era stato altresì paventato il rischio che un eventuale rilascio dell’autorizzazione entro la fine del 2022 avrebbe comportato la piena entrata in vigore della riforma del Terzo settore già dal 1° gennaio 2023, considerata la disposizione di cui all’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, con una vera e propria corsa per la “messa a punto” di tantissimi ENC che, nel giro di brevissimo tempo, avrebbero dovuto accelerare la propria decisione sull’entrare a far parte del RUNTS o meno, con la certezza – peraltro – che i conseguenti effetti fiscali sarebbero stati nefasti in quanto, a mero titolo esemplificativo, con l’abrogazione dell’art. 9-bis del DL 417/91 (per effetto dell’art. 102 comma 2 del DLgs. 117/2017), tutti gli enti senza scopo di lucro diversi dalle ASD non avrebbero più potuto fruire dell’importante regime agevolato della L. n. 398/91 (non abrogata, ma disapplicata per gli enti che transitano nel RUNTS, ex art. 89 comma 1 lett. c) del DLgs. 117/2017).
Inoltre, con la modifica dal lato soggettivo dell’art. 148 comma 3 del TUIR, le associazioni culturali e di formazione extrascolastica della persona avrebbero perso l’agevolazione relativa alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici, con il rischio pressoché matematico di perdita della qualifica di ENC, perché i vari introiti per i corsi effettuati nei confronti degli associati avrebbero immediatamente assunto la natura di entrata commerciale, e quindi con applicazione dell’art. 149 del TUIR e attrazione nel regime ordinario di reddito d’impresa e IVA, in quanto enti commerciali.
Tutto ciò non accadrà per l’intero 2023, atteso che, come detto sopra, la Commissione europea non ha fatto pervenire l’autorizzazione prevista al Governo italiano e, pertanto, ancorché sia presente la citata operatività del RUNTS, manca ancora il secondo pilastro della riforma, sicché il tutto è rinviato – quantomeno – al 1° gennaio 2024, a condizione che nel corso del 2023 pervenga la più volte citata autorizzazione.
A ciò si aggiunga una particolare disciplina per le Onlus, le quali non hanno un percorso specifico di trasmigrazione verso il RUNTS al pari di ODV e APS, ma sono comunque destinatarie di disposizioni per effetto delle quali, dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle Onlus iscritte al 22 novembre 2021 ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea, dovranno decidere se entrare o meno nel RUNTS. Ciò atteso che l’Agenzia delle Entrate ha già comunicato i dati delle ONLUS iscritte alla data del 22 novembre 2021 (cfr. comunicato stampa 28 marzo 2022), giusta la previsione dell’art. 34 del DM 106/2020.
Sul punto si rileva che alcune Onlus hanno già operato la scelta di ingresso del Registro, soprattutto quelle di carattere erogativo (ad esempio gli enti filantropici) in possesso del solo codice fiscale, considerato che il passaggio nel RUNTS impedisce di fruire, ad esempio, sia del regime fiscale ex art. 150 del TUIR (tuttora vigente) che di quelli previsti dal Codice del Terzo settore (sospesi in attesa dell’autorizzazione europea), non integrando comunque la fattispecie di scioglimento dell’ente con devoluzione del patrimonio (art. 101 comma 8 del DLgs. 117/2017). In altri termini, l’Anagrafe delle ONLUS è “chiusa in entrata ma aperta in uscita”, dato che non è più possibile avanzare richiesta di iscrizione.
Al riguardo, occorre considerare che le norme di cui agli artt. da 10 a 29 del DLgs. 460/97 verranno abrogate dal periodo di imposta di piena entrata in vigore della riforma e ciò significa che le Onlus cesseranno di esistere da quella data (con la relativa citata Anagrafe), compreso il loro acronimo, che verrà sostituito, previa iscrizione al RUNTS, da “Enti del Terzo settore di natura non commerciale”, ossia quelli ex art. 79 comma 5 del Codice.
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