Il comma 679 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 dispone che la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

 Dal 2020 perciò le spese che hanno l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF sono:

  • visite specialistiche sanitarie private;
  • rate del mutuo per la detrazione degli interessi;
  • spese di intermediazione acquisto prima casa,
  • spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per la scuola (tranne i libri di testo e il corredo scolastico);
  • spese per l’Università;
  • canoni di locazione per studenti fuori sede;
  • spese per attività sportiva di ragazzi tra i 5 e i 18 anni;
  • spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.);
  • spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti;
  • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (c.d. contributo scolastico);
  • abbonamento al trasporto pubblico locale.

Il successivo comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali e i dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 431 del 02.10.2020, ha chiarito inoltre le situazioni dei conti o carte intestati a coniugi.

Nel caso di specie, il contribuente dichiarava di essere titolare, presso un istituto di credito, di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, sul quale era emessa una sola carta di credito, a lui intestata. Le spese oggetto di detrazione fiscale al 19% venivano sostenute utilizzando tale conto corrente.In particolare, l’Istante utilizzava la carta di credito e il coniuge disponeva bonifici o emetteva assegni con la sua firma di traenza. Ciò posto, alla luce della nuova normativa riguardante la tracciabilità dei pagamenti delle spese per le quali si ha diritto alle detrazioni fiscali, il contribuente chiedeva quindi di sapere se fosse possibile utilizzare la carta di credito a lui intestata anche per pagare spese riferite al coniuge, senza così perdere il diritto alla detrazione, anche considerato che, come detto, il conto corrente da cui veniva effettuato il pagamento era comunque anche cointestato.

Daniele Andreotti