Avvio della lotteria
Il nuovo istituto troverà applicazione a partire dall’1.1.2021. Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che:
- l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
- l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”;
- l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Obblighi degli esercenti
I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell’operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 739122/2019.
Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web
Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria. Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria.
Modalità di invio dei dati
Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.
Dati da trasmettere
Nell’ambito del file generato dal registratore telematico sono trasmessi, in particolare, i dati identificativi del registratore, la denominazione del cedente o prestatore, l’identificativo progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso, l’importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l’importo del corrispettivo non pagato, e il codice lotteria del cliente.
Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo.
Termini di invio dei dati
I file vengono generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Se il file è scartato, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.
Segnalazione delle violazioni
L’acquirente ha la facoltà di segnalare, sul “portale lotteria”, se l’esercente, all’atto dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione.
Codice lotteria
Il codice lotteria costituisce uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l’identificazione ai soli fini dell’assegnazione dei premi. Esso potrà essere ottenuto sul portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all’esercente. La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni.
Operazioni escluse dalla lotteria
Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa e gli acquisti effettuati online (o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Inoltre, in fase di prima applicazione dell’istituto, anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione:
- acquisti documentati mediante fattura elettronica;
- acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria;
- acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Generazione dei biglietti virtuali
Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti.
Estrazioni ordinarie e “zero contanti”
Sono previste due tipologie di estrazioni: “ordinarie” e “zero contanti”. Chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni “ordinarie”;
chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle “zero contanti”, che prevedono premi più elevati.
A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l’esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto. Le regole delle estrazioni “zero contanti” saranno definite con successivo provvedimento.
La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e settimanali. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente può partecipare a più estrazioni.
Il calendario delle estrazioni aggiornato è disponibile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Premi
I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.
Comunicazione delle vincite
I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. In ogni caso, i documenti estratti sono pubblicati di volta in volta sul portale.
Inoltre, previa comunicazione delle necessarie informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea via SMS, e-mail o instant messaging.
Ritiro del premio
I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.
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