Il disegno di legge di bilancio 2021 restringe le possibilità di partecipazione alla lotteria escludendo gli acquisti effettuati con mezzi non tracciabili
Alcune delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2021 riguardano le condizioni di partecipazione alla lotteria degli scontrini e il trattamento dei premi previsti nell’ambito del c.d. “cashback”.
Per quanto concerne la lotteria, la norma attualmente vigente (art. 1 commi 540 e ss. della L. 232/2016) ammette la partecipazione alle estrazioni sia in caso di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici, sia in caso di acquisti con mezzi diversi (anche in contanti), limitandosi a prevedere, nella prima ipotesi, dei premi speciali (ossia maggiori possibilità di vincita).
Le disposizioni contenute nel Ddl. di bilancio, invece, riducono le possibilità di partecipazione alla lotteria, consentendola esclusivamente in relazione agli acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici (ciò vale anche per gli acquisti documentati mediante fattura).
In tal modo, la disciplina della lotteria degli scontrini viene allineata, nelle finalità, al meccanismo del c.d. “cashback” di cui all’art. 1 commi 288 e ss. della L. 160/2019, che prevede rimborsi in denaro a favore di coloro che effettuano acquisti senza l’utilizzo del contante, allo scopo di incentivare i pagamenti elettronici.
L’allineamento tra la lotteria e il cashback, che secondo la relazione illustrativa al disegno di legge dovrebbe consentire sinergie tra le due iniziative, emerge anche sotto il profilo del trattamento dei relativi premi e rimborsi. Infatti, una delle norme del Ddl. di bilancio stabilisce che, al pari dei premi assegnati con la lotteria, anche i rimborsi attribuiti nell’ambito del “cashback” non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Le due discipline sono allineate anche sotto il profilo dei requisiti soggettivi di partecipazione. In entrambi i casi, infatti, possono aderire all’iniziativa le sole persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Per quanto riguarda i termini di applicazione, si ricorda che la lotteria prenderà avvio dal 1° gennaio 2021, mentre per il cashback è in vigore una fase sperimentale da dicembre.
Scrivi un commento