Come funziona per le imprese artigiane:
Fase A – Contratto tra committente e impresa artigiana.
Il committente e l’impresa artigiana (che chiameremo di seguito “impresa”) normalmente si mettono d’accordo per i lavori da eseguire, il prezzo e le modalità di pagamento.
L’accordo può essere anche verbale, da adesso conviene che sia scritto nella forma di contratto d’opera.
Il contratto deve prevedere gli obblighi delle parti.
Per il committente deve essere previsto tra l’altro :
1. l’obbligo ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge per poter beneficiare dell’agevolazione ed in particolare quelle inerenti la documentazione da trasmettere a ENEA e quelle del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.07.2019;
2. comunicare entro un termine certo prestabilito dal ricevimento della fattura a saldo, l’opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dandone notizia all’impresa;
3. l’obbligo di corrispondere senza indugio all’impresa quanto dovuto in caso di mancato riconoscimento del diritto alle detrazioni o di revoca delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate, con risarcimento di eventuali danni per sanzioni ed interessi;
4. la quantificazione dello sconto sulla fattura, pari alle detrazioni spettanti, che deve essere richiesto nel contratto.
L’impresa aderisce alla richiesta con la sottoscrizione del contratto.
Sarà opportuno che l’impresa preveda contrattualmente il pagamento di uno o più depositi cauzionali temporanei (in sostituzione dei SAL), da restituire al momento di emissione della fattura a saldo.
Fase B – Recupero del credito per l’impresa artigiana.
L’impresa che ha praticato lo sconto recupera il credito in due modi:
1. dal giorno 10 del mese successivo alla avvenuta consegna della comunicazione di cui al punto numero 2 della fase A, può iniziare a compensare con Mod.F24 tutti i debiti di tributi e contributi previdenziali;
2. cedendo il credito ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi (escluse banche e P.A.).
E’ opportuno che l’impresa faccia una preventiva selezione dei propri fornitori “tagliando” quelli non disponibili ad accettare la cessione del credito.
Prima della compensazione e della cessione l’impresa deve confermare all’Agenzia Entrate l’opzione fatta dal committente e attestare l’effettuazione dello sconto.
La comunicazione della cessione del credito al proprio fornitore deve essere fatta all’Agenzia Entrate dal cedente.
(rag. D. Andreotti)
Dal 1.1.2020 la norma è stata modificata.
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