Rottamazione dei debiti tributari fino a 1.000 euro.
I debiti tributari fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2015, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate, sono automaticamente annullati.

Ravvedimento speciale.
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è consentito di regolarizzare le dichiarazioni già presentate nei termini di scadenza, relative al periodo d’imposta 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Irregolarità formali.
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Rottamazione.
E’ prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La definizione agevolata richiede il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Avvisi bonari.
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d’imposta 2019, a 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Quanto appena detto si applica anche agli avvisi bonari le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della legge.