Legge di Bilancio 2020 (ex “legge di stabilità”, prima ancora “legge finanziaria”) e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019.

Alcune delle novità fiscali:

 

Flat tax

La legge di bilancio 2020 ha escluso dal regime agevolato i dipendenti e i pensionati con un reddito oltre i trentamila euro e chi ha speso più di ventimila euro per personale e lavoro accessorio.
Nessun limite al valore dei beni strumentali impiegati.

La flat tax, che rappresentava uno degli aspetti più interessanti della Legge di Bilancio 2019, si applicherà, quindi, ad una platea più ridotta rispetto al precedente anno; possono, infatti, continuare a beneficiare dell’aliquota piatta al 15% le partite IVA e le piccole imprese con ricavi fino a 65 mila euro annui.

E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva, dal 2020, la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva al 20% alle partite IVA con ricavi superiori a 65.000 euro e inferiori a 100.000 euro.

I contribuenti forfetari, che pur non essendone obbligati, hanno un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche potranno beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento.

Cedolare secca per contratti a canone concordato

L’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, prevista dall’articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, viene prorogata nella misura del 10%.

Plusvalenze immobiliari

L’imposta sulle plusvalenze immobiliari, ovvero le plusvalenze ottenute in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, passa dal 20% al 26%.

Casa

Le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto “bonus facciate”, una misura che consentirà di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese documentate nel 2020 e relative ad interventi di recupero/rifacimento delle facciate degli edifici, compresi i lavori di pulitura e/o tinteggiatura, volti al recupero o al restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B di cui al Dm 1444/1968 (ovvero i centri storici e parti già urbanizzate).

Non potranno beneficare della detrazione le partite IVA, visto che, come detto, dell’agevolazione potranno usufruire solo le persone fisiche.

Il “bonus facciate” si applica solo agli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

Nel caso in cui i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscano dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’immobile, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 e quelli della tabella allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, relativi ai valori di trasmittanza termica.

Secondo quanto previsto dal comma 222 del provvedimento, la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

L’ecobonus, il bonus ristrutturazioni e il bonus mobili di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (nel testo coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) sono prorogati di un altro anno; infatti, la Legge di Bilancio ha prolungato fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, per quelli di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici volti ad arredare gli immobili ristrutturati.

La manovra contiene anche interventi per incrementare il livello di sicurezza degli immobili; a tal proposito, è stato istituito, ai fini delle iposte sui redditi, un credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative del credito saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Lavoro

Il cuneo fiscale viene diminuito sui lavoratori dipendenti con reddito compreso tra 26.600 e 35.000 euro per un importo complessivo pari a 3 miliardi di euro relativo al 2020 e a 5 miliardi di euro dal 2021 in poi.

La manovra ha confermato il cosiddetto bonus Renzi per tutti quei lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito compreso tra 8.000 e 26.600 euro.

Con il fine di ridurre il costo del lavoro debutterà dal 2020 anche il nuovo bonus per l’assunzione di apprendisti di primo livello, pari al 100% ma solo per le imprese con meno di 9 dipendenti.

Tracciabilità delle detrazioni

I cittadini per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti (ovvero quelli indicati dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi) dovranno utilizzare sistemi di pagamento tracciabili.

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Sugar tax

Istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche zuccherate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti destinati ad essere utilizzati previa diluizione. L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.

Tale imposta sarà applicata dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, entro il mese di agosto 2020, dovrà delineare le modalità attuative della norma (termini per il versamento dell’imposta, adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, modalità di trasmissione dei dati contabili e degli avvisi di pagamento).

Tassa sulla fortuna

A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200, mentre dal 1° marzo 2020 il prelievo fiscale sulle vincite oltre i 500 euro aumenta con un’imposta che complessivamente sale al 20%.

Aumento del prelievo erariale sulle slot

Dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la misura del prelievo erariale sulle slot sarà incrementato fino al 23,85% e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, salirà al 24%.

Plastic tax

Viene istituita l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (denominati “MACSI”) utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna di merci o di prodotti alimentari.

L’imposta non si applica ai prodotti che risultino compostabili, ai dispositivi medici e alle materie plastiche adibite a contenere e proteggere preparati medicinali.

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e il suo mancato pagamento è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al declupo dell’imposta evasa, non inferiore comunque ad euro 500; in caso di ritardato pagamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dll’imposta dovuta, non inferiore comunque ad euro 250.

La misura si applicherà a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, con il quale saranno fissate le modalità attuative del provvedimento quali: l’identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della
nomenclatura combinata dell’Unione europea, le modalità per il versamento dell’imposta e per la tenuta della contabilità relativa, la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, le modalità per il rimborso dell’imposta, etc.

Le imprese produttrici dei cosiddetti “MACSI” potranno beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Abrogazione dello sconto in fattura dell’ECOBONUS.

L’art. 1 comma 176 prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Un credito d’imposta per gli investimenti al posto di super ed iper ammortamento: la Legge di Bilancio 2020 rivede le agevolazioni per beni strumentali materiali ed immateriali, e recepisce il piano strutturato dal MISE per l’Industria 4.0.

Un credito d’imposta al posto di super ed iper ammortamento: la Legge di Bilancio 2020 rivede le agevolazioni per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi materiali ed immateriali.

È sotto la guida del MISE che è nato il nuovo Piano Industria 4.0. L’obiettivo della revisione dei due principali strumenti per incentivare gli investimenti (super e iper ammortamento) è quello di potenziare le agevolazioni, con un occhio di riguardo alle PMI.

Secondo i dati attuali, sono soprattutto le grandi imprese ad aver imboccato la via dell’Industria 4.0, mentre le realtà di dimensioni minori faticano a transitare alle nuove tecnologie produttive.

È da tale che nasce il nuovo credito d’imposta per l’Industria 4.0, con un vero e proprio restyling di super ammortamento ed iper ammortamento dal 1° gennaio 2020.

I cardini del nuovo credito d’imposta sostituiscono super ed iper ammortamento.

Al posto delle due deduzioni è introdotto un doppio credito d’imposta.

Partiamo analizzando come cambia l’iper ammortamento dal 1° gennaio 2020 secondo le modifiche che apporta la Legge di Bilancio.

Per i beni materiali connessi all’Industria 4.0, l’agevolazione viene strutturata come segue:

Investimento Credito d’imposta   Annuale (% su 5 anni)
Fino a 2,5 milioni di euro 40% 8%
Parte eccedente 2,5 mln e fino a 10 mln 20% Da 8% a 5%

La trasformazione in credito d’imposta riguarda anche l’iper ammortamento sui beni immateriali (Allegato B della Legge di Bilancio 2017), secondo le seguenti regole:

  • aliquota credito d’imposta del 15%;
  • beneficio fiscale annuale del 5% su 3 anni.

Al restyling anche il super ammortamento. L’attuale maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di altri beni materiali, viene sostituita da un credito d’imposta riconosciuto fino a 2 milioni di euro di investimento e:

  • credito d’imposta con aliquota pari al 6%;
  • con fruizione del beneficio annuale pari all’1,2% su 5 anni.

Rendere più convenienti le agevolazioni esistenti ad oggi è probabilmente la strada da percorrere per incentivare le piccole imprese alla transizione tecnologica e digitale. È un dato di fatto che, ad aver fruito dei benefici di super ed iper ammortamento, siano state soprattutto le imprese di dimensioni maggiori.

Il Piano Industria 4.0 ha premiato le medie e grandi imprese rispetto a quelle di dimensioni minori e, dopo un 2017 record in termini di ordinativi, dal 2018 e nel 2019 si è registrato un calo progressivo degli ordini.

È da tali assunti che è partito il lavoro del Ministro Patuanelli per strutturare la propria proposta di riforma delle agevolazioni per gli investimenti delle imprese, con l’obiettivo di migliorare lo schema della Legge di Bilancio 2020.

Le risorse stanziate sono pari a 7 miliardi di euro ed è dalla semplificazione e razionalizzazione che, a risorse invariate, si punta ad intercettare i bisogni delle piccole e medie imprese, quelle che, in assenza di investimenti e formazione, maggiormente rischiano di uscire sconfitte dalla sfida della rivoluzione 4.0.

Per maggiori informazioni vedi articolo in Blog, relativo a questo argomento.

Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici

Il comma  290 stanzia  3  miliardi  di  euro  per  gli  anni  2021  e  2022  per  l’attribuzione  di  rimborsi  in  denaro  a  favore  di  soggetti privati, che  fanno  uso  di  strumenti  di  pagamento  elettronici  (comma  288).

Con  un  decreto  del  Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  da  emanarsi  entro  il  30  aprile  2020,  sono  disciplinate  le  modalità di attuazione della disposizione in esame, stabilendo  le  forme  di  adesione  volontaria  e  le  modalità  di  attribuzione  del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti.

(rag. Daniele Andreotti)