Gli enti del Terzo settore deve svolgere almeno una delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Decreto Legislativo n.117/2017, che sono :
Attivita’ di interesse generale
Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu’ attivita’ di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita’ alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attivita’ aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita’ commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche’ di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita’ sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In caso di mancato svolgimento di almeno una delle elencate attività, l’ente non potrà assumere tale qualificazione, non potrà iscriversi nel predetto registro, non potrà avere agevolazioni fiscali.
Il Ministero del lavoro ha precisato, con la nota n. 3650 del 12 aprile scorso, che lo Statuto deve individuare le attività concretamente svolte facendo riferimento alle corrispondenti lettere dell’articolo 5.
Gli enti del Terzo settore possono svolgere anche attività diverse (ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017) rispetto a quelle che qualificano l’ente medesimo (di cui al citato art. 5). Tali attività devono essere consentite dallo Statuto e siano secondarie e strumentali.
Per “secondaria” si deve intendere l’attività non principale e, a quanto è dato sapere, dovrà avere un un preciso limite quantitativo: ricavi non superiori al 30% dei ricavi complessivi dell’esercizio o il 66% dei costi.
Per “strumentale” deve intendersi qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l’attività istituzionale, indipendentemente dalla tipologia. Ad esempio, potrebbe considerarsi tale l’attività di sponsorizzazione/pubblicitaria i cui proventi saranno utilizzati per “finanziare” e quindi sostenere i costi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5.
Se le attività diverse di quelle esercitate e descritte nell’art. 5 del Decreto Legislativo e previste dalla Statuto dell’ente, fossero prevalenti, solo formalmente, l’ente potrebbe essere considerato del Terzo settore, ma in caso di verifica dei requisiti da parte dell’Agenzia Entrate si vedrebbe contestare il mancato rispetto della normativa con tutte le conseguenze.
(D.Andreotti)
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