Nel contesto attuale esistono molte associazioni non riconosciute: i partiti politici e i sindacati ne sono un esempio.
Ma in che cosa si differenziano tali organizzazioni rispetto alle associazioni riconosciute? E in quali situazioni possono modificare il loro status di soggetto con autonomia patrimoniale imperfetta?
In questo articolo vedremo assieme che cosa sono le associazioni non riconosciute, quali sono le differenze principali tra questa tipologia e le associazioni riconosciute e come può avvenire l’eventuale trasformazione, anche in base alle leggi regionali del Veneto.
Che cosa sono le Associazioni Non Riconosciute
In base alle norme del Codice Civile le associazioni non riconosciute sono organizzazioni collettive costituite con lo scopo di perseguire una finalità non economica, prive di personalità giuridica.
Quest’ultimo aspetto non ne determina un’incapacità, ma soltanto un’autonomia patrimoniale imperfetta, in cui tutte le attività svolte dall’associazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte (art.38 c.c.).
Esse vengono costituite tramite un contratto concluso tra i fondatori, definito Atto Costitutivo, il quale non è soggetto a nessun vincolo di forma e può essere redatto senza ricorre a un notaio o a un pubblico ufficiale, oralmente o attraverso una scrittura privata.
In ogni caso sono soggetti di diritto che possono concludere contratti vincolanti, ma che operano con un’autonomia patrimoniale diversa, obbligando i soci a rispondere con il loro patrimonio per i crediti sociali.
L’accordo che costituisce questa tipologia di organizzazione deve riguardare principalmente:
- Lo scopo che l’associazione vuole perseguire con la sua attività;
- Le condizioni di ammissione;
- Le regole interne relative alla gestione e all’amministrazione dell’ente;
- La denominazione e la sede operativa;
- Il patrimonio istituito (fondo comune).
La redazione e la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate consentono alle associazioni non riconosciute di ottenere il codice fiscale, utile per operare nel proprio settore e per instaurare relazioni con altri enti e con le persone fisiche.
Differenza tra Associazioni Non Riconosciute e Associazioni Riconosciute
Secondo la normativa in vigore, oltre alle associazioni non riconosciute esistono anche quelle con personalità giuridica, ottenuta grazie all’istanza di riconoscimento.
Le associazioni riconosciute sono persone giuridiche in quanto, all’atto della loro costituzione, hanno presentato la domanda per il riconoscimento che permette di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta.
A differenza di quelle non riconosciute, in tali organizzazioni i creditori sociali non possono aggredire il patrimonio dei soci, ma solo quello dell’associazione stessa.
Il loro atto costitutivo e il loro statuto devono essere redatti in forma di atto pubblico, presso un notaio o un pubblico ufficiale, e tale forma è condizione necessaria per ottenere la personalità giuridica.
Entrambe le tipologie di associazioni sono molto diffuse nel nostro contesto sociale ed economico, tanto che le possiamo trovare sia in ambito politico, sia in quello sportivo.
Con il D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (Testo Unico del Terzo Settore) possono rientrare nella categoria delle associazioni riconosciute e non, anche gli ETS (Enti del Terzo Settore), organizzazioni che:
- Svolgono un’attività di interesse generale, tra quelle previste dall’art 5 del TU;
- Sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Possiedono dai 3 ai 7 soci fondatori, in base alla tipologia scelta come associazione;
Tali enti possono beneficiare di speciali agevolazioni fiscali, solo se rispettano i requisiti sopra menzionati.
Come puoi vedere la disciplina delle associazioni è molto ampia e individuare la forma corretta in cui ricadere non è così scontato.
E proprio per questo motivo è fondamentale rivolgersi a dei professionisti, come i consulenti di Nomia Studio, che potranno supportati negli aspetti fiscali e contabili della tua associazione non riconosciuta.
Le trasformazioni delle Associazioni Non Riconosciute
Le associazioni non riconosciute possono modificare il loro status, salvo i casi esclusi nell’atto costitutivo o nello statuto, operando fusioni, trasformazioni e scissioni con altre associazioni e fondazioni (art. 42 bis c.c., modificato dall’art.98, comma 1 del TU Terzo Settore).
In questo modo l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi assunti in precedenza, attivando la continuità dei rapporti giuridici, e può richiedere il riconoscimento per la personalità giuridica.
La Regione Veneto con il DGR n. 134 del 14 febbraio 2017 ha modificato le condizioni per l’iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.
Infatti, in base alle disposizioni regionali, le associazioni che operano esclusivamente nel territorio veneto e che svolgono la loro attività nelle materie attribuite alla competenza regionale, possono ottenere e mantenere il riconoscimento giuridico se rispettano alcune determinate condizioni:
- Se associazioni, devono possedere un patrimonio minimo depositato di 20.000€, di cui il 50% vincolato a favore dei terzi;
- Se fondazioni, invece, devono aver depositato almeno 70.000€, di cui il 50% vincolato a favore dei terzi.
Inoltre le associazioni non riconosciute che possono vincolare 10.000€ e hanno depositato in conto corrente una somma pari al doppio, possono trasformarsi in associazioni riconosciute o in fondazioni e ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni assunte.
Tale procedura richiede sempre un atto notarile, una perizia del patrimonio stimato e la relazione dell’organo amministrativo che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Viene anche richiesta, come per la costituzione degli ETS, la relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente, contenente anche l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti dalla delibera di trasformazione.
L’associazione non riconosciuta che attua una trasformazione potrà usufruire della continuità dei rapporti giuridici e potrà godere di tutti gli effetti dell’operazione dopo 60 giorni dall’avvenuta iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, salvo eventuali opposizioni dei creditori.
Le associazioni non riconosciute sono da sempre soggetti molto attivi nel nostro contesto economico e sociale e sono disciplinate da una varietà di norme sia nazionali, sia regionali.
Proprio per questo motivo gli aspetti fiscali ed economici che le riguardano devono essere valutati con attenzione e competenza.
Nomia Studio ti fornisce una consulenza mirata sul tema, aiutandoti a comprendere meglio la disciplina dedicata e seguendoti passo dopo passo nella gestione della tua associazione non riconosciuta.
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