A seguito delle istruzioni emanate dall’Agenzia Entrate con Circolare n. 14/E del 17 c.m., consigliamo di adeguarsi a questi comportamenti:

Dal 1 luglio 2019 le fatture elettroniche devono riportate la seguente “DATA DOCUMENTO” :

a) per la singola cessione di beni mobili, se non accompagnata da Ddt, la data di effettuazione dell’operazione (fattura immediata);

b) per più cessioni di beni mobili effettuate nel corso di un mese solare, o prestazioni di servizi, per le quali sono stati emessi Ddt o altri documenti equivalenti, la data di fine mese oppure dell’ultimo Ddt del mese, riportando nella descrizione della fattura l’elenco con la data dei D.d.t. (fattura differita);

c) per la prestazione di servizi con incasso del corrispettivo in acconto o a saldo, la data di incasso del corrispettivo in acconto o saldo (fattura immediata);

d) per le prestazioni di servizi soggette all’obbligo di emissione della ricevuta fiscale, per le quali a decorrere dalla data di abolizione della ricevuta fiscale si decide di non adottare gli scontrini telematici, la data di ultimazione della prestazione, anche se non ancora incassata (fattura immediata).

Dal 1 luglio 2019 le fatture immediate ( a c d ) per prestazione di servizi, devono essere inoltrate a SDI entro 12 giorni da “DATA DOCUMENTO”.

Dal 1 luglio 2019 le fatture differite ( b )devono essere inoltrate a SDI entro il giorno 15 del mese successivo con “DATA DOCUMENTO” la fine del mese precedente.

La data di inoltro a SDI non va scritta da nessuna parte.
Sarà il SDI a controllare la correttezza della data di inoltro per l’eventuale applicazione di sanzioni.
Se il contribuente si accorge di un inoltro a SDI tardivo può definire a mezzo “ravvedimento operoso”.