La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contribuzione dovuta da parte di artigiani e commercianti, con sentenza n. 23790 depositata il 24.09.2019, afferma che i contributi previdenziali di artigiani e commercianti sono dovuti sul totale dei redditi d’impresa escludendo quelli da capitale.
Per l’Inps l’imprenditore ha l’obbligo di versare i contributi calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa ai fini Irpef (art. 3bis Dl 384/1992), chiarendo, nel proprio sito, di includere anche i redditi di capitale, quelli cioè derivanti da una partecipazione in una società srl senza alcun apporto di lavoro.
La Corte ha precisato che i contributi sono dovuti dai soci di srl esclusivamente ove essi partecipino al lavoro dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza. La sola partecipazione agli utili non obbliga al versamento.
E’ quindi da escludere, dalla base imponibile Inps, il reddito delle srl per le quali il socio non svolge attività lavorativa.
L’Inps potrà continuare a pretendere il pagamento dei contributi ma il contribuente, che li deve autoliquidare nella dichiarazione dei redditi, potrà iniziare a tener conto di quanto disposto dalla Cassazione e nel caso di pretese ingiuste fare opposizione.
Scrivi un commento