Con la circ. n. 19 pubblicata il 10 febbraio 2023, l’INPS ha indicato l’importo dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.

Il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 86.983 euro per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 113.520 euro per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

Invece, in merito alla contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS rende noto che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest’anno, è pari a 52.190 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1%.

E proprio con riferimento alle aliquote contributive applicabili per il 2023, nella circolare in parola si conferma il valore dell’aliquota base raggiunto ancora nel 2018 ai sensi dell’art. 24 comma 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni.
Per i commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli artigiani la misura si colloca al 24%.
I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età, che ne fanno richiesta, mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 23,25% per gli artigiani e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti.

Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre del 2023 e del 16 febbraio 2024.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati alle stesse sceenze dell’IRPEF.