Fattura elettronica
Per ciò che riguarda le fatture attive, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 9/E del 2019, ha ricordato che i contribuenti forfetari possono continuare ad emettere le fatture nei confronti di privati in formato analogico.
È stato confermato l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda le fatture passive, ricevute in formato digitale, si conferma la mancanza dell’obbligo di conservazione dei documenti in formato elettronico. Ciò anche nell’ipotesi in cui i contribuenti “abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate”.
Si tratta di una novità. L’Agenzia entrate aveva esonerato i contribuenti forfetari dall’obbligo di conservazione sostitutiva a condizione che non avessero comunicato ai propri fornitori l’indirizzo PEC, ovvero il codice univoco. Ora, invece l’esonero c’è in ogni caso indipendentemente dall’avvenuta comunicazione dell’indirizzo PEC o del codice univoco.
Numerazione delle fatture di acquisto
I contribuenti in regime forfetario sono soggetti agli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
L’obbligo di numerazione assolve a finalità di controllo.
(D.Andreotti)
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