Il D.lgs. n. 127 del 2015 prevede per i titolari di partita Iva l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Le fatture emesse o ricevute, non in formato elettronico e senza bolletta doganale, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dovevano essere trasmesse entro il 30 aprile 2019.

Successivamente le scadenze sono:
31 maggio 2019 per il mese di aprile 2019;
01 luglio 2019 per il mese di maggio 2019;
31 luglio 2019 per il mese di giugno 2019;
31 agosto 2019 per il mese di luglio 2019;
30 settembre 2019 per il mese di agosto 2019;
31 ottobre 2019 per il mese di settembre 2019;
30 novembre 2019 per il mese di ottobre 2019;
31 dicembre 2019 per il mese di novembre 2019;
31 gennaio 2020 per il mese di dicembre 2019.

Le sanzioni per l’omessa comunicazione sono 2 euro, per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite di 1.000 euro, per ciascun trimestre, con riduzione a 1 euro, per ciascuna fattura omessa o errata se la comunicazione viene trasmessa entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
E’ applicabile la riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo, se la trasmissione avviene entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno (comma 1, lettera b, dell’articolo 13, del D.lgs. n. 472/97).
Quindi nel caso, per esempio, di contribuenti nel regime forfettario che hanno scelto non non emettere e di non ricevere fatture elettroniche, qualora dovessero ricevere una fattura d’acquisto per servizi oppure per merci non accompagnate da bolletta doganale, la sanzione a cui vanno incontro non è gravosa.

Altra cosa è il mancato versamento dell’Iva da reverse charge per gli acquisti Inta UE, se dovuta.

(D.Andreotti)