Il DL 104/2020 ha introdotto importanti novità, riportiamo di seguito le principali.
E’ in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.
Versamento delle ritenute non operate
Le modalità e i termini indicati nel precedente punto si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
SOSPENSIONE DEI termini di riscossione
L’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.
Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.
Ambito applicativo
La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.
In base alla lettera dell’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020
n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020).
Dilazione delle somme iscritte a ruolo
Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30.11.2020.
Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.
Sospensione delle attività esecutive e cautelari
Sono sospese sino al 15.10.2020:
- le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
- gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.
PROROGA del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP
Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).
Soggetti beneficiari
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27
co. 1 del DL 98/2011); - presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Necessità del calo del fatturato
La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi – modifiche
Con l’art. 77 del DL 104/2020 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
In particolare, il credito d’imposta:
- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.
Credito d’imposta per sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive
Con l’art. 81 del DL 104/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
L’art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, la quale riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.
BENI RIVALUTABILI
Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.
A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.
IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
È possibile, alternativamente:
- effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.
In questo secondo caso, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “storico” dei beni.
L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.
REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d’imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.
È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.
Modifiche al c.d. “Superbonus” del 110%
L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Quorum per le delibere assembleari
Con l’art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Immobili esclusi
Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Con le modifiche apportate dall’art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del “superbonus” del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.
Abolizione seconda rata IMU del 2020 per immobili del settore turistico
Per effetto dell’art. 78 del DL 104/2020, vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri
Per gli anni 2021 e 2022, l’IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Aliquote IMU – Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI
L’art. 108 del DL 104/2020 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, i Comuni possono deliberare un aumento dello 0,08% dell’aliquota massima dell’IMU, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019.
Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio
Per effetto dell’art. 109 del DL 104/2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della
L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP a partire dall’1.5.2020 e fino al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).
Dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (prima fino al 31.10.2020), non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.
Inoltre, fino al 31.12.2020 (invece che fino al 31.10.2020), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.
PROROGA DEL termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli in locazione a lungo termine
L’art. 107 del DL 104/2020 stabilisce che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020), senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Erogazioni liberali in natura ai dipendenti – Incremento del limite di esclusione da tassazione
Per effetto dell’art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
INDENNITÀ per autonomi e dipendenti
Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.
Indennità erogate dall’inps
Per effetto dell’art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Indennità erogata dalla società “sport e salute spa”
Per effetto dell’art. 12 del DL 104/2020, viene riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un’indennità di 600,00 euro in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Tale indennità è erogata, previa domanda, dalla società “Sport e Salute spa”; la domanda non deve essere presentata dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio della medesima indennità.
Secondo quanto stabilito dal DM 27.8.2020, la domanda deve essere presentata:
- tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile da “Sport e Salute spa”;
- entro il termine perentorio del 15.9.2020.
Indennità erogata dalle casse previdenziali private
Per effetto dell’art. 13 del DL 104/2020, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.
Ai professionisti già beneficiari dell’analoga indennità per il mese di aprile 2020, l’indennità per maggio è erogata in via automatica. Per tutti gli altri, invece, l’indennità per maggio è riconosciuta:
- sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020 per la mensilità di aprile;
- previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda entro il 14.9.2020.
Misure in materia di integrazioni salariali
Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 ex DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.
Il provvedimento in esame introduce anche novità in materia di trattamenti in deroga a favore degli sportivi professionisti e di cassa integrazione per i lavoratori delle c.d. “zone rosse”.
Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la CIG covid-19
L’art. 3 del DL 104/2020 riconosce in via eccezionale ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 indicati nel medesimo decreto e che ne hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:
- per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020.
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame – cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento – sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 14 del DL 104/2020. L’eventuale violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i datori del settore agricolo;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Misure temporanee per le assemblee di società
L’art. 106 del DL 18/2020 ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:
- convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).
Il co. 7 di tale articolo ha stabilito che le citate disposizioni “si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.
Prolungamento dello stato di emergenza
Il DL 83/2020 ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15.10.2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 co. 3). Tra queste non si ritrova l’art. 106 del DL 18/2020, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui co. 4 stabilisce che le associazioni, le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.
Differenti ricostruzioni in esito al DL 83/2020
Tale dato normativo ha comportato l’insorgere di due differenti interpretazioni.
Una prima ricostruzione ha ritenuto che, fino al 15.10.2020, per le assemblee sarebbe possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in applicazione dell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020.
Così ragionando, allora, fino al 15.10.2020 non sarebbe possibile utilizzare la normativa dell’art. 106 del DL 18/2020 non riprodotta nell’art. 73 co. 4 del medesimo DL (come accade per le sole adunanze in videoconferenza), con la conseguenza che non vi sarebbe, in ogni caso, la possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni, di votare in via elettronica o per corrispondenza e di obbligare i soci a intervenire in assemblea per il tramite del rappresentante designato.
È stato anche osservato come, probabilmente, alle assemblee – contemplate nell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020 – potrebbero essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i consigli di amministrazione; la limitazione alla “videoconferenza”, inoltre, potrebbe non essere ritenuta preclusiva del ricorso anche alla audioconferenza.
Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva sul citato co. 7 dell’art. 106 del DL 18/2020, sarebbe possibile un’interpretazione estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza dell’intero contenuto del medesimo articolo.
Soluzione accolta dal DL 104/2020
A fronte di tali dubbi interpretativi, l’art. 71 del DL 104/2020 ha stabilito che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Tale previsione, da un lato, propone una soluzione differente rispetto a quelle prima ipotizzate, dall’altro, allo stato, appare priva di adeguato coordinamento normativo.
Quanto al primo profilo, si esclude, implicitamente, la perdurante vigenza dell’intero contenuto dell’art. 106 del DL 18/2020, ma non si applica l’art. 73 co. 4 del DL 18/2020, bensì si delimitano le disposizioni applicabili dello stesso art. 106 a quelle contemplate nei co. 2 – 6, con esclusione, in particolare, della possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Quanto al secondo profilo, invece, si lascia nell’ombra la correlazione tra la nuova previsione ed il certamente vigente art. 73 co. 4 del DL 18/2020.
Rag. D. Andreotti
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