Si chiamano “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) e con il Modello Unico 2019 per imprese e professionisti sostituiscono gli studi di settore.
Gli ISA, elaborati su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, tendono a verificare la normalità e la coerenza del “dichiarato”.
Il nuovo sistema ISA si basa su due tipi di indicatori:
Indicatori di affidabilità: consentono di stabilire se per i ricavi dichiarati e Iva relativa il contribuente è più o meno affidabile. Importanza è attribuita anche al magazzino e a quanto risulta all’Amministrazione da esiti di attività di controllo (esempio: contestazioni per scontrini/ricevute fiscali, lavoro irregolare, saldi dei conti correnti e depositi bancari, altri dati disponibili). Il valore di questi indicatori viene graduato in una scala crescente da 1 a 10.
Indicatori di anomalia: valutano i dati contabili e gestionali, i disallineamenti tra dati e informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione e i dati statistici formati dall’Agenzia delle Entrate. La metodologia dà un punteggio nel solo caso in cui siano presenti anomalie. Tale indicatore partecipa al calcolo dell’indice di affidabilità fiscale soltanto nel caso in cui il valore sia compreso tra 1 e 5.
Mediante l’analisi di tali indicatori emerge la “pagella fiscale” del contribuente che, se ritenuto “poco affidabile” entrerà nelle liste di contribuenti che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per i controlli.
Come per studi di settore in dichiarazione dei redditi si potrà fare un “adeguamento” spontaneo, indicando ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
L’adeguamento si chiamerà “ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale”.
I contribuenti potranno indicare negli appositi righi delle dichiarazioni fiscali (RE5/RG5/RF12) ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini Irap ed ai fini Iva (RQ80). La dichiarazione dei maggiori importi non comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte venga effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale.
In particolare, l’indicazione dei maggiori importi rileverà ai fini IRAP e sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, indicando nella dichiarazione IRAP i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili.
(D.Andreotti)
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