Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese in base al periodo di effettuazione degli investimenti.
L’art. 1 co. 423 della legge di bilancio 2023 ha prorogato al 30.9.2023 il termine “lungo per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” nel 2022.
Investimenti | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 31.12.2022) |
Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.9.2023) |
Dall’1.1.2023 al 31.12.2025 (o termine “lungo” del 30.6.2026) |
Beni materiali “4.0” (Allegato A alla L. 232/2016) |
Credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta nella misura del:
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Credito d’imposta nella misura del:
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Il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025.
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