Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese in base al periodo di effettuazione degli investimenti.
L’art. 1 co. 423 della legge di bilancio 2023 ha prorogato al 30.9.2023 il termine “lungo per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” nel 2022.

Investimenti Dal 16.11.2020 al 31.12.2021
(o termine “lungo” del 31.12.2022)
Dall’1.1.2022 al 31.12.2022
(o termine “lungo” del 30.9.2023)
Dall’1.1.2023 al 31.12.2025
(o termine “lungo” del 30.6.2026)
Beni materiali “4.0”
(Allegato A alla L. 232/2016)
Credito d’imposta nella misura del:

  • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Credito d’imposta nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
  • 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).

Il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025.