La legge di bilancio 2020 prevede un credito d’imposta relativo agli investimenti in :

– ricerca e sviluppo;

– transizione ecologica;

– innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

Il credito è concesso a tutte le imprese attive in Camera di Commercio, residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Il credito è ammesso per le attività di ricerca e sviluppo, in particolare le attività di:

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ;

Sono ammesse anche:

  • le attività, diverse da quelle indicate sopra, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
La misura del credito d’imposta è pari:

  • al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
  • al 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
  • al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per poter usufruire del credito d’imposta l’impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Tale certificazione dovrà essere rilasciata:

  • dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

A tali imprese sarà riconosciuto un importo non superiore a 5mila Euro (entro comunque i limiti previsti di erogazione del credito), in aumento del credito d’imposta spettante, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.