A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi,destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta.
Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Ai sensi del comma 186, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese in normale attività e non destinatarie di sanzioni interdittive, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 194 dell’art. 1 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
Investimenti agevolabili
Il comma 187 chiarisce che sono agevolabiligli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento(ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016(legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessionee a tariffa,nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziatasecondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Ai sensi del comma 189,per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017,ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”(ricompresi nell’allegato Bannesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d’impostaè riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo,nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il comma 188 chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati (non Industria 4.0), indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo,determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.L’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR chiarisce si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Operatività e fruizione del credito d’imposta
Il comma 191 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190).
Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immaterialiri compresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Si demanda a un apposito decreto direttorialedel Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Ai sensi del successivo comma 192, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioniche abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 193 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimentoi beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridottoe scludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli “investimenti sostitutivi” contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza,la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Controlli e monitoraggio
Il comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentalea carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute aprodurre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000). Ai sensi del comma 197 il Ministero dell’economia e delle finanzeeffettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento
Il comma 196 chiarisce ilregime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento.
Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Con riferimento al cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), esso consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 196 prevede dunque che il credito d’imposta non si applichi:
- agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.
(rag. Daniele Andreotti)
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