Il DPCM del 03/11/2020 che entrerà in vigore il 06/11/2020 – prevede per le regioni classificate in area Gialla, tra cui il Veneto e le confinanti Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, l’introduzione di questi nuovi obblighi o divieti di maggior interesse per la vostra attività:

divieto di spostamento dalle 22:00 alle 05:00 con eccezione di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

obbligo di esporre nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno;

sospensione dell’attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad es.: macchine VLT/slot inserite in bar, tabaccherie, ristoranti);

chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

interruzione a partire dalle ore 22:00 e fino alle 05:00 della ristorazione con asporto, in coerenza con il divieto di spostamento. Rimane sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio anche oltre questo orario.

Per la regione Lombardia, classificata nell’area Rossa di maggior rischio entrerà in vigore sempre da domani – 06/11/2020 – un insieme di obblighi e divieti con un maggior impatto di limitazioni alla vita quotidiana e lavorativa, tra cui in sintesi:

– divieto di spostamento in qualsiasi orario con eccezione di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

chiusura di bar e ristoranti, con asporto consentito dalle ore 05:00 alle ore 22:00. Rimane sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio anche oltre questo orario;

sospensione attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, ivi incluse edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusura dei mercati.

sospensione attività di servizi alla persona, fatta eccezione per lavanderie, pompe funebri e saloni di barbiere e parrucchiere.