L’Agenzia delle Entrate chiuderà d’ufficio le partite IVA dei soggetti che, in base ai dati in suo possesso, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali, non avendo presentato in tali anni né la dichiarazione IVA né la dichiarazione dei redditi.

La procedura per la cessazione della partita IVA è la seguente:
– l’AE invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR) a ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA;
– il contribuente può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’AE se ravvisa elementi non considerati o valutati erroneamente, fornendo chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA;
– gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.
Dalla data di notifica del provvedimento di cessazione è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente riferiti all’IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento, pena lo scarto del modello.
Di conseguenza, i crediti IVA possono essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva. Per effetto dello scarto, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti.