La cambiale pagherò è uno dei principali titoli di credito esecutivi utilizzati nel mondo economico italiano.
Ma quali sono gli elementi che caratterizzano questo strumento? E perché è ancora importante anche in un contesto particolare e digitale come quello attuale?
In questo articolo vedremo assieme quali sono i requisiti fondamentali di una cambiale pagherò, le principali differenze con quella “tratta” e le motivazioni che spingono le persone a considerarla ancora una garanzia valida per i loro crediti.
Che cos’è la Cambiale Pagherò
La cambiale pagherò, chiamata anche vaglia cambiario, è un titolo di credito all’ordine con cui un soggetto (emittente) si impegna a pagare una determinata somma, in un luogo prestabilito e a una certa data, ad un’altra persona definita “beneficiario”.
Più semplicemente è una promessa di pagamento che vincola il debitore a pagare la somma pattuita, entro una scadenza, al creditore.
Disciplinato dal Regio Decreto n.1669 del 14 dicembre 1933 (Legge Cambiaria), tale strumento deve possedere determinati requisiti:
- La denominazione di “Cambiale”;
- La promessa incondizionata di pagare una determinata somma di denaro;
- Il nome del debitore, con indicazione del luogo e della data di nascita;
- Il nome del beneficiario;
- La data in cui viene emessa la cambiale;
- La somma che si promette di pagare alla scadenza;
- La firma del debitore che ne attesta l’impegno.
In assenza di questi elementi la cambiale pagherò risulta nulla e non valida ai fini della riscossione del credito.
Inoltre viene applicato un bollo pari al 12‰ dell’importo previsto, che ne determina l’esecutività.
Il titolo di credito può essere garantito, tutto o in parte, da un terzo attraverso l’avallo (una particolare garanzia richiesta dal creditore) e trasferito dal beneficiario ad un altro soggetto con la “girata”.
Con quest’ultima il girante risponde dell’accettazione e del pagamento, e ne è responsabile; è invece libero della responsabilità e non risponde del mancato pagamento, nel caso sia stata apposta nel documento cambiario la condizione “non trasferibile”.
Utilizzando la cambiale pagherò come forma di pagamento hai la possibilità di gestire i tuoi debiti in base alle tue esigenze, recuperando le risorse economiche e saldando il l’importo entro la data prevista.
Cambiale Pagherò e Cambiale Tratta, la differenza
Nelle disposizioni di legge che disciplinano i titoli di credito esecutivi emergono due tipologie di cambiali: quella definita come “pagherò”, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, e la cosiddetta cambiale tratta.
Se nella prima è contenuta una promessa di pagamento in cui i soggetti coinvolti sono tipicamente due persone (emittente e beneficiario), nella seconda è presente un terzo soggetto che non sempre coincide con il creditore, a cui va pagato il debito.
Nella cambiale tratta è presente un ordine di pagamento impartito da un traente a un debitore che dovrà pagare una certa somma, entro una determinata data, a un beneficiario individuato dal traente stesso.
La differenza tra le due tipologie è che in quest’ultimo caso il soggetto beneficiario può non coincidere con il traente: esiste quindi una terza persona a cui il debitore dovrà pagare l’importo della cambiale, entro il termine prestabilito.
Inoltre la cambiale pagherò è una promessa di pagamento, mentre una tratta identifica un ordine che il debitore deve eseguire.
Queste due tipologie hanno visto nel tempo un loro ridimensionamento nel mercato economico; in particolare la cambiale tratta è sempre meno utilizzata per dare spazio ad altri strumenti più agevoli per le controparti.
La cambiale pagherò, invece, è ancora considerata un titolo di credito valido e il suo utilizzo consente a entrambi i soggetti coinvolti di soddisfare appieno le loro esigenze.
Come puoi vedere la disciplina relativa alle cambiali richiede una certa comprensione tecnica che permetta sia al creditore, sia al debitore di avere una giusta tutela.
E proprio per questo motivo è fondamentale rivolgersi a dei professionisti, come i consulenti di Nomia Studio, che potranno forniti una consulenza dettagliata sugli aspetti fiscali, economici e contabili che riguardano la cambiale pagherò e le sue garanzie.
Cambiale Pagherò, una garanzia valida al tuo credito
Come già accennato in precedenza, alla cambiale pagherò può essere applicata una speciale garanzia, l’avallo, che consente al creditore di avvalersi su beni o denaro forniti da una terza persona, che funge da garante per il debitore in caso di insolvenza.
Inoltre essendo considerato come un vincolo di pagamento, tale titolo di credito non sfocerà mai in un insoluto, in quanto il vincolo stesso è concreto e si manifesta nel momento in cui la riscossione non avviene nella data prestabilita (in base alla disciplina che la regolamenta).
Il beneficiario, infatti, può inviare al debitore un’intimazione a pagare il suo debito, entro 10 giorni dalla data di invio di tale comunicazione.
Se ciò non avviene, il creditore potrà procedere richiedendo il pignoramento di un bene mobile del debitore o rivalersi della garanzia fornita dall’avallante.
La cambiale pagherò è quindi una buona soluzione per i soggetti coinvolti: il debitore può acquistare i beni di cui necessita, anche se non possiede i requisiti richiesti per un prestito bancario, mentre il creditore può riscuotere il suo credito entro la data prestabilita oppure rivalersi sulla garanzia apposta.
La cambiale pagherò è un titolo di credito ancora utilizzabile nel contesto economico attuale, ma richiede accortezza e conoscenza dei vari scenari che si possono prospettare sia nella figura di creditore, sia in quella di debitore.
Proprio per questo motivo Nomia Studio ti fornisce una consulenza mirata sul tema, aiutandoti a comprendere meglio la disciplina dedicata, seguendoti passo dopo passo nella gestione degli aspetti fiscali ed economici che riguardano questo strumento.
Se vuoi saperne di più sulla cambiale pagherò e sulla disciplina che regolamenta tale titolo di credito esecutivo, contattaci. I nostri consulenti sono a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande.