Con la ris. 1.9.2020 n. 49 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul “bonus facciate” previsto dai co. da 219 a 223 dell’art. 1 della L. 160/2019.
La detrazione dall’imposta pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B può essere calcolata sull’intero ammontare dei costi sostenuti non essendo stabiliti limiti di spesa.
Può succedere che per i medesimi interventi possano spettare diverse agevolazioni (bonus facciate, detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui agli artt. 16-bis del TUIR e 16 del DL 63/2013 o detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013).
In questo caso vale la regola secondo cui il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire (compresi i requisiti tecnici che devono caratterizzare gli interventi).
Ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se beneficiare del c.d. “bonus facciate” o della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (anche nella versione “superbonus” ove siano rispettate le condizioni ed i requisiti richiesti), a prescindere dalla scelta che hanno fatto gli altri condòmini.
L’amministratore di condominio dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascun intervento, indicare:
– le spese sostenute;
– i dati delle unità immobiliari interessate;
– i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.
Anche per il “bonus facciate” è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Scrivi un commento