L’avvento dei corrispettivi elettronici non cambia le regole in presenza di sostituzione dei bene ceduti, di loro restituzione a fronte del rilascio di un buono sconto o, ancora, in presenza della restituzione del corrispettivo.
L’esercente può sottrarre il prezzo della merce restituita dall’ammontare totale che risulta dovuto dal cliente per i nuovi acquisti.
Se dovesse risultare difficile sottrarre dall’importo dei nuovi beni quello dei beni restituiti è possibile intestare al cliente «un buono» che attesti l’importo che è da rimborsare al cliente, con evidenziata l’aliquota Iva applicata. Tale somma da restituire va indicata sullo scontrino ovvero sul documento commerciale che viene emesso per i nuovi acquisti.
Con risoluzione 219/E/2003 l’agenzia delle Entrate ha indicato, quale modalità alternativa a quella appena indicata, se viene rilasciato al cliente che restituisce la merce un buono acquisto da spendere per il futuro, la possibilità di emettere, al momento della cessione del nuovo bene, due scontrini: il primo negativo del medesimo importo del buono acquisto, al fine di rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo corrispondente al corrispettivo globale del nuovo bene, al fine di certificarne l’acquisto.
Se, invece, al momento della restituzione del bene il cliente esigesse la restituzione del denaro, con l’avvento dello scontrino elettronico va memorizzato elettronicamente e trasmesso telematicamente l’importo negativo.
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