Per poter esercitare l’attività di trasportatore su strada sono state stabilite specifiche norme comuni con il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (che abroga la direttiva 96/26/Ce del Consiglio), le cui disposizioni tecniche di prima applicazione sono state fornite dal DM 25 novembre 2011.

In particolare, il Regolamento disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa e trova applicazione nei confronti sia di tutte le imprese stabilite nella Comunità europea che esercitano la professione di trasportatore su strada sia delle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada.

Tali imprese, ai sensi dell’art. 1 del DM 25 novembre 2011, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 298/1974.
Fermo restando che gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti ulteriori (proporzionati e non discriminatori), l’art. 3 del Regolamento prevede che tali imprese devono:
– avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
– essere onorabili;
– possedere un’adeguata idoneità finanziaria;
– possedere l’idoneità professionale richiesta.

Sul punto, l’art. 3 del DM 25 novembre 2011 dispone che per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:
– dimostrare o aver dimostrato l’onorabilità, l’idoneità professionale e finanziaria con l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
– dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall’art. 2 comma 227 della L. 244/2007.

Allo stesso modo, le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal decreto.
Figura centrale nelle imprese di trasporto, individuata dal Regolamento in commento, è il gestore dei trasporti. Difatti, stante quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento, l’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada ha l’obbligo di individuare una persona fisica che ricopra l’incarico di gestore dei trasporti; quest’ultimo – oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento – deve:
– dirigere in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa;
– avere un vero legame con l’impresa (può essere, ad esempio, un dipendente, direttore, proprietario o azionista, ecc.);
– essere residente nella Comunità europea.

Nel dare attuazione all’art. 4 del Regolamento, l’art. 4 del DM 25 novembre 2011 prevede che i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere, alternativamente:
– amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione;
– socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
– titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;
– persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

Lo stesso decreto permette, in alternativa al gestore avente legami con l’impresa, la nomina di un gestore dei trasporti esterno. In particolare, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all’esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto che gli attribuisca tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.

Il contratto deve infatti indicare sia i compiti che il gestore deve svolgere effettivamente e continuativamente (riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza) sia le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti.

Considerato il quadro normativo sopra esposto, il gestore dei trasporti – sia esso interno che esterno – deve svolgere tali attività in maniera effettiva e continuativa, non essendo sufficiente una semplice individuazione o nomina formale dello stesso.