Le attività di rappresentanza del contribuente presso l’Agenzia delle Entrate e nel Contenzioso Tributario.

I poteri degli Uffici finanziari nell’attività di accertamento sono normati principalmente da:

  • DPR n.600/73 per le Imposte dirette;

  • DPR n.633/72 per Iva.

In prevalenza , ma non solo, le attività di accertamento tendono a verificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti e gli adempimenti cui i contribuenti sono obbligati (tenuta della contabilità ed effettuazione dei versamenti).

I sostanza si tratta di controlli di merito e formali, che possono concretizzarsi in :

  1. Richiesta di documenti, a sensi art. 32 del DPR 600/73 oppure art. 51 del DPR 633/72

  2. Accessi, a sensi art. 33 del DPR 600/73oppure art. 52 del DPR 633/72

La richiesta formulata a sensi dei citati art. 32 del 600 oppure 51 del 633 può essere :

  • invito a comparire in Ufficio, nel qual caso verrà redatto un verbale;

  • richiesta di restituire un questionario;

  • richiesta di esibizione di documenti contabili, atti non in possesso dell’Ufficio, ecc.

Il contribuente ha sempre diritto a 15 gg. di tempo per rispondere, anche se l’invito è per una data che scade prima e, se ricorrono giuste motivazioni l’invito può essere oggetto di richiesta di proroga, prima della scadenza.

In caso di inottemperanza alle richieste i dati non forniti non potranno essere utilizzati dal contribuente a propria difesa, in sede amministrativa e contenziosa, e l’accertamento può essere effettuato comunque con modalità sintetica per le persone fisiche, induttiva per le imprese e i professionisti.

La mancata esibizione della documentazione richiesta, per causa non imputabile al contribuente, deve risultare da documentazione certa e consente al contribuente di depositare i documenti in Ricorso di 1° grado.

Il contribuente in questa fase può ancora presentare “ravvedimento operoso” e sanare eventuali errori o omissioni riscontrati nell’anno d’imposta oggetto di verifica, anticipando quindi l’Ufficio nella contestazione dell’omissione, pagando l’intero importo dovuto della differenza, con interessi e sanzioni da ravvedimento.

La consegna della documentazione può essere effettuata dal contribuente o da un suo delegato.

La rappresentanza del contribuente presso l’Ufficio si concretizza con il rilascio di una procura speciale, di cui all’art. 63 del  600/73, autenticata dallo stesso procuratore. In questo caso l’Ufficio può comunque chiedere la presenza del contribuente per ottenere informazioni utili alla verifica, da verbalizzare alla presenza del procuratore.

L’attività di accertamento dell’Ufficio se si conclude con dei rilievi/contestazioni può essere oggetto delle seguenti ulteriori attività:

(da parte dell’Ufficio)

  • Emissione di un Accertamento con invito all’adesione, qualora l’Ufficio si avvalga della disposizione di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 218/1997, comunicando i propri motivi e i risultati al contribuente, con il calcolo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi e invitandolo a comparire. Nel qual caso se entro 90 gg. non si conclude un accordo l’Ufficio notifica l’Avviso di accertamento.

  • Emissione di un Avviso di Accertamento.

(da parte del contribuente/procuratore)

  • Al ricevimento dell’Accertamento con invito all’adesione ex art. 5 del D.Lgs. 218/1997, produrre memorie e documentazone per far modificare le conclusioni dell’Ufficio;

  • Al ricevimento dell’Avviso di accertamento:

    • Istanza di autotutela ad iniziativa del procuratore del contribuente, qualora l’accertamento contenga errori. Tale attività non fa pardere il diritto alle reduzioni delle sanzioni per “cumulo giuridico”, non interrompe gli altri termini per la definizione o il contezioso.

    • Adesione per acquiescenza all’accertamento, con riduzione delle sanzioni irrogate, quindi beneficiano anche dell’eventuale “cumulo giuridico”, ad 1/3 del minimo e pagamento dell’intero importo in 8 o 16 rate trimestrali, la prima entro 60 gg. dalla notifica.

    • Presentare istanza di adesione ex art. 6 del D.Lgs. 218/1997, se l’Ufficio non ha emesso Accertamento con invito all’adesione ex art. 5 dello stesso D.Lgs. 218/1997, nel qual caso sospende di 90 gg. i termini per proporre ricorso e di 90 gg. i termini di pagamento, conserva il diritto alla riduzione delle sanzioni ad 1/3, perde la riduzione delle sanzioni per “cumulo giuridico”. Il procuratore produrrà memorie e documentazione per far modificare le conclusioni dell’Ufficio, l’Ufficio formulerà una proposta che il contribuente può anche non accettare e avviare il procedimento di Contenzioso, oppure il contribuente accetta e deve pagare la prima di 8 o 16 rate entro 20 gg. dalla firma del verbale di accettazione. (In caso di successivo mancato pagamento di 1 rata entro la rata successiva, si decade e viene iscritto a Ruolo l’importo non pagato applicando la sanzione del 45% sulle imposte non pagate)

    • Presentare istanza di Mediazione all’Ufficio che emette l’Accertamento, nel caso l’importo della controversia sia fino a 50.000 euro, sospendendo i termini per il ricorso e il pagamento di ulteriori 90 gg. La trattazione avviene presso l’Ufficio ma d’avanti a un funzionario della struttura legale, diverso da quello che ha emesso l’Accertamento. In caso di accordo le sanzioni sono del 35% del minimo, senza il beneficio del “cumulo giuridico”.

    • Definire eventualmente le sole sanzioni con il pagamento integrale nella misura di 1/3 del minimo, entro il termine per presentare Ricorso.

  • Depositare il Ricorso, a mezzo pec, alla Commissione Tributaria Provinciale entro 30 gg. dalla scadenza dei 90 gg. della istanza di Mediazione presentata all’Ufficio (anche se respinta prima del termine dall’Ufficio), con le motivazioni di fatto e di diritto, nominando il difensore, tra i soggetti abilitati, se il valore della lite è superiore a 3.000 euro.

  • Depositato il Ricorso il contribuente dovrà pagare l’iscrizione a ruolo di 1/3 delle maggiori imposte, potrà chiederne la sospensione dei pagamenti e la rateizzazione fino a 72 rate mensili.

  • In sede di Ricorso il contribuente o l’Ufficio, o la Commissione stessa può attivare la Conciliazione giudiziale con riduzione al 40% delle sanzioni (1° grado) oppure 50% (2° grado).

  • In caso di esito sfavorevole al contribuente in 1° grado sono dovute 1/3 delle imposte e 2/3 delle sanzioni (rateizzabili).

  • In caso di esito sfavorevole al contribuente in 2° grado sono dovute 1/3 delle imposte e 1/3 delle sanzioni (rateizzabili).

  • In caso di esito favorevole al contribuente l’ufficio deve rimborsare quanto riscosso, entro 90 giorni.

  • Prima della trattazione del Ricorso, 20 gg. liberi prima, il difensore può depositare documenti; 10 gg. prima dell’udienza il difensore può depositare memorie illustrative; 5 gg. prima brevi repliche scritte.

  • Fino alla trattazione si possono dichiarare nuovi motivi, non conosciuti al momento del ricorso.

  • In caso di esito sfavorevole in 1° grado l’appello alla Commissione Tributaria Regionale va presentato entro 60 gg. dalla notifica della decisione di 1° grado, oppure se non c’è notifica entro 6 mesi dal deposito della decisione.

(D.Andreotti)