In attuazione della L. 86/2019, sono stati approvati i decreti legislativi di riforma del settore sportivo. Tra essi, il DLgs. 36/2021 ed il DLgs. 39/2021 incidono in modo significativo sui profili civilistici degli enti sportivi dilettantistici.
Le disposizioni del DLgs. 36/2021, come modificato dal DLgs. 163/2022, entreranno in vigore dall’1.7.2023, ad eccezione degli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e il Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato) che si applicano a decorrere dall’1.1.2022.
Il DLgs. 39/2021 relativo all’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica si applica dal 31.8.2022.
Costituzione –L’associazione sportiva dilettantistica (ASD) e la società sportiva dilettantistica (SSD) sono definiti come soggetti giuridici affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), ad una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS) che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 36/2021).
A fronte dell’abrogazione di alcuni commi dell’art. 90 della L. 289/2002, l’art. 6 co. 1 del DLgs. 36/2021 dispone che gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Questi possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c.;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperativa di cui al Libro V, Titoli V e VI c.c.;
- ente del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DLgs. 117/2017, iscritto al RUNTS e che esercita, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ed è iscritto al registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello sport.
Agli enti del terzo settore iscritti sia al RUNTS sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del DLgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I di tale decreto, solo in quanto compatibili con il DLgs. 117/2017 e, per le imprese sociali, con il DLgs. 112/2017 (art. 6 co. 2 del DLgs. 36/2021).
Requisiti statutari – Le ASD e le SSD devono costituirsi con atto scritto (art. 7 co. 1 del DLgs. 36/2021). Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto se le associazioni e le società sportive sono state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017, hanno assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e sono iscritte al RUNTS);
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del c.c. riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, con esclusione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (art. 7 co. 1-ter del DLgs. 36/2021).
È vietato agli amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI (art. 11 del DLgs. 36/2021).
Le ASD e le SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito decreto (art. 9 del DLgs. 36/2021).
Sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il citato decreto i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonchè dalla gestione di impianti e strutture sportive (art. 9 co. 1-bis del DLgs. 36/2021).
Assenza dello scopo di lucro – Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio (art. 8 co. 1 del DLgs. 36/2021).
Fatte salve le previsioni derogatorie di cui ai co. 3 e 4-bis del medesimo articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. A tal proposito, viene richiamato l’art. 3 co. 2 ultimo periodo e co. 2-bis del DLgs. 112/2017, concernente i casi di presunzione legale assoluta di distribuzione indiretta di utili nell’ambito dell’impresa sociale.
È prevista una deroga al divieto di distribuzione di utili (art. 8 co. 3 del DLgs. 36/2021) per gli enti costituiti in forma di società di capitali o di cooperativa. Il beneficio consiste nella possibilità di destinare una quota di utili e degli avanzi di gestione annuali inferiore al 50%, al netto di eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nel limite dell’indice ISTAT indicato;
- alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato (la previsione non si applica alle cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.c.).
Per gli enti societari e cooperativi è prevista la possibilità di rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei predetti limiti (art. 8 co. 4 del DLgs. 36/2021).
Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la predetta quota di utili è aumentata fino all’80% per gli enti dilettantistici diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 8 co. 4-bis del DLgs. 36/2021).
Riconoscimento ai fini sportivi – Le ASD e le SSD sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021).
La certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene tramite l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 39/2021.
Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu) sono iscritte tutte le ASD e le SSD che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Regolamento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport 31.8.2022).
Corrispondentemente all’istituzione del Registro, è stata abrogata la disposizione (art. 7 del DL 136/2004) che attribuiva al CONI il ruolo di unico ente certificatore dell’attività sportiva. Per gli enti iscritti al registro tenuto dal CONI è previsto un automatismo nel passaggio al nuovo Registro, che consente loro di continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12 del DLgs. 39/2021).
L’iscrizione nel nuovo registro certifica la natura dilettantistica di associazioni e società sportive per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica (art. 5 del DLgs. 39/2021).
In deroga al DPR 361/2000, le associazioni sportive dilettantistiche possono acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiesta a cura del notaio (art. 14 co. 1 del DLgs. 39/2021). La procedura specifica a tal fine deve ancora essere definita dal Dipartimento per lo Sport (Regolamento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport 31.8.2022).
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