Il Dl 198/2022 “Milleproroghe” rinvia al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni sulla riforma dello sport, il Dlgs 36/2021, che sarebbero altrimenti divenute operative dal 1° gennaio. Il decreto fissa la nuova decorrenza del 1° luglio 2023 per la parte delle norme del DLgs. 36/2021 che riguardano la nuova disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, il tesseramento nell’ordinamento sportivo e il lavoro sportivo.
Alla nuova decorrenza viene allineata anche la soppressione della seconda parte dell’art. 67 primo comma lettera m) del TUIR che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da determinati soggetti e per i quali è prevista la non imponibilità ai fini IRPEF per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69 comma 2 del TUIR).
Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa avranno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale assicurata
dalla iscrizione nella Gestione separata INPS.
L’applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino ad un massimale, nel 2022 pari a 105.014,00.
La norma introduce una sorta di “doppia via” rispetto al trattamento tributario il quale prevede l’imponibilità fiscale sui compensi percepiti nell’area del dilettantismo a partire dal
euro 15.000,00 (compensi percepiti sotto tale soglia non sono imponibili fiscalmente).
La aliquota contributiva INPS è stabilita come segue: per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie l’aliquota è pari in misura pari al 24%; per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie o che svolgono prestazioni autonome ex articolo 53 del TUIR , l’aliquota contributiva è del 25%. Per i primi 5 anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e ossia dal 1° luglio 2023), la base imponibile previdenziale pensionistica è ridotta del 50%, mentre, per la aliquota cd. assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola
integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. La aliquota del 2,03% copre la tutela relativa alla maternità, all’assegno unico universale, la malattia, la disoccupazione ecc.
Importanti novità in merito al trattamento tributario riservato ai compensi percepiti dagli sportivi dilettanti. Tali compensi, infatti, non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale fino alla soglia dei 15.000 euro. Il precedente limite di imponibilità previsto dall’art. 67 del TUIR era pari a euro 10 mila.
Altra novità di grande rilievo introdotta dal decreto correttivo, consiste nella eliminazione di ogni riferimento ai redditi diversi ex art. 67 TUIR . Ne segue che i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti dal 1° gennaio 2023 saranno qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente con applicazione delle relative regole. A loro volta le somme erogate a titolo di
premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sempre nell’area del dilettantismo, saranno soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
ESEMPIO
Un lavorare sportivo dilettante non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie percepisce un compenso pari a euro 10.000.
La parte imponibile previdenziale del compenso è pari a 10.000 – 5.000 = 5.000.
Di questa parte imponibile per i primi 5 anni solo la metà, ossia euro 2.500, saranno soggetti a contributo pensionistico.
Quindi abbiamo 2.500 x 25% = 625 (di cui, secondo le regole ordinarie, 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore).
Il contributo cd. assistenziale si calcola, invece, sull’intera parte eccedente euro 5.000, ossia 5.000 x 2,03% = 101,50. Quindi il totale da versare all’Inps sarà €. 726,50. Una rilevante novità prevista per i soli lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa concerne la comunicazione mensile da inoltrare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Uniemens). Per i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.
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