In materia di lavoro sportivo vengono previste importanti modifiche (DLgs. 28.2.2021 n. 36) riguardanti:

  • la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro;
  • l’abolizione del vincolo sportivo;
  • la definizione del rapporto con il Codice del Terzo settore.

Rientrano tra i lavoratori sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esclusivamente:

  • l’atleta;
  • l’istruttore;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore sportivo;
  • il preparatore atletico;
  • il direttore di gara;

che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Non viene considerato lavoratore sportivo colui che presta attività sportiva amatoriale.
Viene dunque riconosciuta centralità al concetto di onerosità del rapporto, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti, mentre per le prestazioni rese a scopo volontaristico-amatoriale viene prevista la figura dell’amatore.
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fatta salva l’applicazione dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81;
  • prestazione occasionale secondo la disciplina dell’art. 54-bis del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96.

Lo schema di riforma riconosce anche al dilettante lo status di lavoratore sportivo, potendo stipulare, tra l’altro, contratti di lavoro subordinato o autonomo.

La figura dell’amatore viene definita dallo schema di riforma sulla base del volontario del Terzo settore (v. Volontariato), ma con alcune importanti differenze.
Gli amatori mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità – a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – per promuovere lo sport, in modo:

  • personale;
  • spontaneo;
  • gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Per tali prestazioni possono essere previsti:

  • premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
  • indennità di trasferta e rimborsi spese.

Qualora le indennità di trasferta e i rimborsi spese superino il limite dei 10.000 euro, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l’intero importo (e non più redditi diversi).

L’attività di carattere amministrativo-gestionale a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c.