Dal 1° gennaio 2020, il committente che affida a un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro (tramite contratti di appalto/subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, ove caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma) e’ soggetto a nuove norme in materia di controllo dei versamenti di ritenute.
Un onere di difficile gestione, che si sta per abbattere su molte grandi imprese e committenti legati all’esternazionalizzazione dei servizi.
Un meccanismo ristretto ai contratti con valore superiore ai 200mila euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo dei suoi beni strumentali.
Questa definizione tiene dentro molti servizi esternalizzati. Anche se va detto che la norma si presta a interpretazioni divergenti, nel suo perimetro rientra tutto il mondo dei servizi di pulizia, di portierato, ma anche dei servizi informatici e di consulenza aziendale, svolti presso la sede del committente. Sembra, invece, fuori la somministrazione, perché ha come oggetto esclusivo (e non prevalente) la fornitura di manodopera.
In questi settori, l’obiettivo del Governo, dichiarato nella relazione tecnica che accompagna il decreto, è «contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, in quanto attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna, delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’Iva e non procedono al versamento delle ritenute».
Il controllo sulle ritenute degli appaltatori scatta da febbraio 2020 anche per gli appalti firmati entro il 31 dicembre 2019. La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va poi effettuata sulla base di parametri oggettivi come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Sono questi i principali chiarimenti contenuti nella risoluzione 108/E/2019 , diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate con cui vengono fornite le prime istruzioni attuative dell’articolo 4 del Dl 124/2019 ; la norma che introduce disposizioni di contrasto su ritenute e compensazioni eseguite nell’esecuzione di appalti e subappalti.
La nuova disposizione introduce un generale obbligo di controllo da parte dei committenti sulla corretta esecuzione e versamento delle ritenute operate dall’impresa appaltatrice o affidataria, e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori impiegati nell’ambito di appalti e subappalti. Il comma 1 stabilisce che il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Questa regola è senz’altro nuova nella gestione fiscale del personale dipendente poiché l’intero impianto regolatorio vigente prevede che il versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro avvenga indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione.
Seguendo il ragionamento dell’Agenzia il datore di lavoro appaltatore dovrebbe in primo luogo calcolare le ritenute in linea con le ordinarie istruzioni fornite ai sostituti di imposta in questi anni. Tuttavia, al momento della compilazione delle deleghe di pagamento, il sostituto di imposta dovrebbe quantificare i versamenti per ciascun committente sulla base delle ore di lavoro (e dunque della retribuzione) interessate dall’appalto.
Si tratta di fatto di una soluzione empirica che però risolve solo in parte le problematiche dei datori di lavoro. Infatti, le ritenute Irpef operate nel mese dai sostituti di imposta non sono solo strettamente connesse ad ore di lavoro ma riguardano anche altri eventi tipici di un rapporto di lavoro; ci si chiede, ad esempio, come devono essere trattate le ritenute operate su eventi come la malattia o le ferie che si sono verificate nel mese. In alcuni mesi, peraltro, si possono verificare degli arretrati che nulla hanno a che vedere con appalti gestiti nel mese. In questo contesto, quindi, sembrerebbe che le ritenute non strettamente connesse alle ore di lavoro prestate dovrebbero confluire in una delega di pagamento residuale non potendole imputare a nessuno dei committenti interessati.
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, la norma stabilisce che «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020».
L’Agenzia spiega che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate da gennaio 2020 e, quindi, con riferimento ai versamenti da eseguire di febbraio 2020. A questo riguardo, secondo l’Agenzia, è irrilevante se le ritenute si riferiscono a contratti di appalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Ma la risoluzione non sembra tenere conto che molte aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, pagano gli stipendi in applicazione del cosiddetto calendario “sfasato”; vale a dire che nel mese di gennaio 2020 corrispondono gli stipendi sulla base di una prestazione resa nel mese di dicembre 2019. In questo modo, seguendo la risoluzione 108 si rischia di attrarre nei nuovi obblighi anche retribuzioni maturate prima dell’entrata in vigore della norma.
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